La Cassazione stabilisce che se il progettista ha rispettato le norme tecniche vigenti al momento della costruzione, non può essere penalmente imputabile, ovvero se un edificio crolla a causa di suoi errori, la sua responsabilità viene commisurata in base alla normativa vigente durante la costruzione dell’immobile stesso. Con la sentenza n. 15138 del 2017, la Cassazione penale si è occupata di un caso destinato a definire la responsabilità del progettista. Il caso sottoposto all’esame dei giudici riguarda il crollo di un edificio avvenuto a causa di una serie di interventi effettuati negli anni successivi alla sua realizzazione. Il fabbricato, realizzato negli anni ’60, era costituito da un seminterrato e da un pian terreno rialzato con destinazione residenziale. Successivamente, sono stati realizzati altri piani in sopraelevazione e, ancora, è stato oggetto di ulteriori modifiche apportate dal progettista imputato: l’ampliamento del piano terra e modificazione di opere all’interno, con cambio di destinazione.

A distanza di 40 anni circa l’edificio crolla a causa del cedimento di una parete al piano terra, in quanto oggetto di trasformazione in muro di spina, con funzione portante rispetto ad un fabbricato notevolmente diverso e di maggiori dimensioni e che, nel tempo, ha dovuto sostenere carichi sempre più pesanti. Al primo grado il progettista viene condannato in appello sulla base di un errore di stima del carico a cui è stato sottoposto nel corso degli anni il muro in oggetto. Il consulente tecnico ha operato la stima sull’eccesso di carico, 5 volte maggiore rispetto a quello consentito, avendo come riferimento il dm 20 novembre 1987, sicuramente non vigente all’epoca dell’ampliamento del piano terreno, che risale al 1964. Tuttavia, la Cassazione, prendendo in considerazione le tabelle di carico previste nei manuali in uso nel 1964, ha stabilito che il progettista ha applicato quanto previsto dalla normativa vigente al momento del suo operato; pertanto, ribaltando la sentenza in appello, quest’ultimo risulta non penalmente imputabile per l’accaduto, anche perchè non avrebbe potuto applicare norme tecniche che sarebbero entrate in vigore negli anni avvenire.